Nel corso della mattinata di lunedì 22 luglio 2024, si è tenuto il webinar “Il nuovo Piano Transizione 5.0. Progetti di innovazione digitale e green per la competitività delle imprese” organizzato da Confindustria e volto ad approfondire le novità previste dal Decreto attuativo del nuovo Piano Transizione 5.0.
Sono intervenuti per l’illustrazione dell’impianto dell’agevolazione, gli aspetti applicativi, le procedure e le regole di accesso ai benefici:
- Davide Valenzano, Responsabile Unità Affari Regolatori del GSE
- Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del Ministro Urso
- Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy – da remoto
Di seguito i principali elementi di interesse emersi nel corso del webinar:
Transizione 5.0
- Il Piano 5.0 affianca il Piano 4.0, con un ammontare complessivo di 12, 7 miliardi di euro.
- Punti di forza del Piano 5.0: trasversalità (beneficiarie sono tutte le imprese); misura non selettiva (no aiuto di stato) e cumulabile (ad esclusione di ZES e 4.0); misura automatica (il ministero o GSE non condizionano la fruizione del contributo)
- criteri di esclusione: l’applicazione dei criteri di esclusione richiede accortezza per evitare una esclusione settoriale. Si procede con il negoziato con la Commissione Europea e non appena concluso si dialogherà con Confindustria per rispondere alle perplessità avanzate dalle imprese e assicurare gestione efficace con le imprese stesse.
- Il progetto di innovazione si compone di investimento trainante (beni strumentali materiali e immateriali sono indispensabili per l’accesso, sono i medesimi del piano 4.0) e investimento trainato (attività di formazione e beni per autoproduzione e autoconsumo energia fonti rinnovabili).
Procedura
- le regole della procedura discendono dal documento di approvazione in commissione europea e dalla natura delle risorse che si classificano come “finite” (6,3 mld obiettivo di spesa generale).
- Si richiedono 3 adempimenti: ex ante, ex post (Entrambe le richieste devono essere corredate dalla certificazione di riduzione dei costi energetici) e compensazione credito.
- L’impresa nell’adempimento ex ante deve comunicare il contenuto del progetto e investimenti programmati; la data di avvio, la data di completamento stimata e gli ammontari previsti nel progetto; la previsione di riduzione del consumo energetico. Le medesime informazioni sono richieste a conferma nella fase ex post.
- Il credito prenotato e il credito spettante non devono discostarsi, la discrasia riduce la platea dei beneficiari. Pertanto, si richiede entro 30 giorni dalla disponibilità del credito di versare acconto del 20% dell’investimento programmato e di dare evidenza dell’avvenuto pagamento. La compensazione differisce a seconda del momento di compensazione.
- Soggetti coinvolti nella procedura: GSE soggetto tecnico qualificato che ha partecipato alla costruzione della piattaforma e contribuirà alla fase di accertamento della misura collaborando con il MIMIT e l’Agenzia entrate.
Criteri per la definizione dei risparmi energetici
- La riduzione dei consumi energetici conseguibili dalla struttura produttiva o dal processo interessato è determinata dal confronto delle prestazioni energetiche tra situazione ex ante ed ex poste. Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di dati tracciabili del consumo energetici relativi all’esercizio precedente la data di invio della realizzazione del progetto. Sulla situazione ex post la riduzione deve essere basata sui volumi raggiunti e rispetto ai potenziali situazioni esterne che incidono sull’obiettivo. Per le attività di normalizzazione possono essere utilizzati strumenti di misura che siano conformi alla direttiva mid.
- Nella circolare saranno previsti esempi di determinazione per settore con schemi a blocchi esplicativi.
- Scenario controfattuale: il consumo da attribuire sarà determinato dalla somma dei consumi energetici stimati del componente 1 e il componente 2 alternativo del mercato e del consumo della componente 3. Ai fini della stima del consumo della Componente alternativa dovrà essere considerata la media dei consumi medi annui dei componenti alternativi individuali.
Impianti di autoproduzione FER elettriche in autoconsumo singolo a distanza
Per la novità introdotta dal DL Coesione con riferimento all’autoconsumo singolo a distanza, si prevedono i seguenti requisiti:
- l’ammissione alla misura per gli investimenti sugli impianti di autoproduzione di energia FER destinata all’autoconsumo è consentita anche nel caso di impianti in particelle catastali differenti da quella in cui insiste la struttura produttiva interessata dagli investimenti, anche ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’auto consumatore opera e fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumo stesso purché:
- direttamente connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, anche per il tramite di collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km ovvero,
- non connessi a punti di rilievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ma localizzati nella stessa zona geografica di mercato elettrico su cui insiste la struttura produttiva;
- si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per la regolazione dell’autoconsumo diffuso;
- sono ammessi alla misura i soggetti beneficiari che rispondono ai requisiti dell’art. 3 co, 6 e 7 del TIAD a condizione che vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale (medesimo C.F);
- ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione.
- l’impianto di produzione é bene trainato pertanto il soggetto che sostiene le spese deve essere il medesimo soggetto di percezione del credito di imposta.
Descrizione del processo
- Per la prenotazione del credito d’imposta le imprese dovranno inviare comunicazione preventiva corredata dalla certificazione ex ante tramite piattaforma informatica.
- Il GSE entro 5 giorni dall’invio provvederà alla verifica della completezza del set documentale e nel caso di processo “favorevole” emetterà certificato, in caso di necessità di integrazione l’azienda avrà 10 giorni di giorni per intervenire.
- Comunicazione effettuazione ordini: si prevede acconto di almeno 20%. In tale fase le imprese potranno modificare gli importi degli investimenti e il portale darà riscontro di ricevuta conferma del ricalcolo del credito d’imposta calcolato che non potrà eccedere il calcolo generato con il primo invio.
Qui il report completo con tutte le informazioni di interesse.
Qui disponibile il Link alla registrazione del webinar.