La Casa Bianca ha annunciato il 2 aprile 2026 un aggiornamento significativo delle misure tariffarie adottate ai sensi della Sezione 232, introducendo modifiche rilevanti per acciaio, alluminio e rame, nonché nuovi dazi sui prodotti farmaceutici.
Rafforzamento dei dazi su acciaio, alluminio e rame
Una delle principali novità riguarda l’estensione della base imponibile: i dazi aggiuntivi saranno applicati all’intero valore doganale del prodotto importato, indipendentemente dal contenuto metallico.
A partire dal 6 aprile 2026, entrano in vigore nuove aliquote:
- 50% ad valorem su acciaio, alluminio e alcuni articoli derivati (con aliquote ridotte per specifici Paesi, come il Regno Unito);
- 25% ad valorem su alcune categorie di rame e prodotti derivati;
- esclusione di alcune categorie di prodotti, indicate negli allegati ufficiali.
Per alcune categorie di prodotti industriali (Allegato III), è prevista una disciplina temporanea fino al 31 dicembre 2027, con:
- un dazio del 15% per prodotti con tariffa base inferiore a tale soglia;
- aliquote ridotte per prodotti con contenuto metallico interamente lavorato negli Stati Uniti;
- condizioni differenziate per Paesi con cui gli Stati Uniti non mantengono normali relazioni commerciali.
Dal 1° gennaio 2028, tali prodotti saranno riallineati alle condizioni tariffarie standard previste per altre categorie.
Resta confermato il dazio particolarmente elevato (200%) per i prodotti di origine russa.
Ulteriore elemento di rilievo riguarda i prodotti derivati: quelli con almeno il 15% di contenuto metallico saranno soggetti a dazi del 25% sul valore totale, mentre quelli con contenuto inferiore non saranno interessati. È inoltre prevista una tariffa agevolata del 15% per alcune apparecchiature industriali ad alta intensità di metallo, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo della base industriale statunitense.
Nuove misure sui prodotti farmaceutici
Parallelamente, la Casa Bianca ha introdotto nuovi dazi su farmaci brevettati e ingredienti farmaceutici associati, con decorrenza:
- 31 luglio 2026 per le aziende indicate nell’Allegato III;
- 29 settembre 2026 per tutte le altre.
Le aliquote previste includono:
- fino al 100% ad valorem per i prodotti interessati;
- 15% per importazioni provenienti da Unione Europea, Giappone, Corea del Sud, Svizzera e Liechtenstein;
- 10% per il Regno Unito, con possibile riduzione a zero in caso di accordi futuri.
Sono previste esenzioni temporanee (fino al 20 gennaio 2029) per aziende che aderiscano a specifici accordi sui prezzi farmaceutici. I farmaci generici, al momento, restano esclusi dalle misure, con possibilità di revisione entro un anno.
Rimborso dei dazi IEEPA: avvio della piattaforma CAPE
A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi i dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, la US Customs and Border Protection (CBP) ha predisposto un sistema per la richiesta di rimborso.
Dal 20 aprile 2026 sarà attiva la prima fase dello strumento CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), accessibile tramite il portale ACE (Automated Commercial Environment), che consentirà agli operatori di presentare le istanze di rimborso secondo le modalità definite dall’autorità doganale statunitense.
Implicazioni per le imprese
Le nuove misure confermano un quadro commerciale internazionale caratterizzato da elevata volatilità e crescente complessità normativa, con impatti diretti sulle strategie di export e sulle catene di approvvigionamento.
Per le imprese del printing e del converting – fortemente integrate nelle filiere industriali globali – diventa sempre più centrale il monitoraggio continuo delle politiche commerciali e la valutazione degli effetti tariffari sui prodotti e sui mercati di destinazione.
ACIMGA continuerà a seguire l’evoluzione del quadro normativo, fornendo aggiornamenti e supporto alle aziende associate.