Lunedì 28 novembre la Federazione Carta Grafica è stata ricevuta in audizione, presso la Commissione Ambiente della Camera sul tema della classificazione dei rifiuti e presso ARERA in merito alle prestazioni di economia circolare della filiera carta grafica.

La norma modifica l’art. 184, comma 3, TUA Testo Unico Ambientale che reca la classificazione dei rifiuti inserendo nei “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali (in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini). Questo cancellerebbe quanto oggi previsto alla voce “rifiuti speciali”, ovvero: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani, nda)”.

“Con la norma in questione, in sostanza” spiega Massimo Medugno Direttore Generale di Federazione Carta Grafica “si mettono in pericolo una serie di principi concorrenziali che erano stati correttamente introdotti con il decreto legislativo, ovvero che:

  • le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
  • continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
  • resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (poiché la normativa prevede l’esclusione della parte variabile)”.

“Per questo” spiega Medugno “chiediamo che la norma di cui all’art. 1, comma 6, lett. b), dello schema di decreto legislativo venga soppressa”.

Si interviene inoltre sull’art. 205 TUA (“Misure per incrementare la raccolta differenziata”) con alcuni nuovi commi tra cui il seguente:

  • comma 6 bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del decreto legislativo 152/2006.

“A questo proposito” sottolinea Medugno “correttamente si ribadisce che i rifiuti raccolti separatamente non possono essere miscelati e, soprattutto, non possono essere inceneriti. Con una giusta e importante eccezione: i rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente (ad esempio gli scarti del riciclo) per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale”.

Presso ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la Federazione è stata audita sul tema” CRISI ENERGIA: prospettive e proposte settoriali” con un focus sui rifiuti.

Ai fini delle tassonomia di Arera e ai sensi degli adempimenti connessi alla deliberazione 363/2021/R/rif, alle Regioni e alle Province autonome, è richiesto di effettuare una ricognizione, e la relativa caratterizzazione, con orizzonte temporale 2022-2025, degli impianti di trattamento dei rifiuti presenti sul proprio territorio, già operativi (o di cui si prevede l’entrata in esercizio nel periodo considerato), distinguendo tra impianti di chiusura del ciclo (impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia, discariche) e impianti intermedi (trattamento meccanico e meccanico-biologico).

“L’autonomia gestionale degli impianti” conclude Medugno “può essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come “macroarea” al fine di razionalizzare la rete impiantistica nazionale e deve derivare innanzitutto, da un’analisi dei dati disponibili, relativi alla produzione e gestione dei rifiuti e dall’analisi delle attuali disponibilità (o carenza) di determinate tipologie impiantistiche. È una parte del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti che va attuata in quanto funzionale a migliorare il tasso di Circolarità della filiera della carta”.