Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel mese di febbraio il decreto-legge Pnrr, che introduce il nuovo “Piano Transizione 5.0”, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il programma mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta. Nel biennio 2024/2025 a disposizione delle aziende ci saranno risorse complessive per 13 miliardi di euro.

Alle aziende verrà concesso un credito d’imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell’impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento).

Inoltre, saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Le modalità di fruizione prevedono la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un’unica rata. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

Al fine di approfondire, è l’Art. 41 del DL che istituisce il Piano di Transizione 5.0.

Nello speciifico, il comma 4 stabilisce quali sono gli investimenti agevolabili, prevedendo che rientrino gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguono complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Il credito d’imposta è riconosciuto inoltre per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.

Il comma 5 prevede che con riferimento ai progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici superiori ad un importo di euro 40.000, sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con particolare riguardo ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti previsti dall’art.12, comma 1 lettere a), b),c) del Dl 181/2023:
    1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
    2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 % e 140 % del loro costo;

  • le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Il comma 7 prevede che:

  • per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro è riconosciuto un credito di imposta del 35% del costo;
  • per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro è riconosciuto un credito di imposta del 15% del costo
  • per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro  è riconosciuto un credito di imposta del  5% del costo

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 8 stabilisce l’aumento del credito d’imposta in caso di riduzione dei consumi energetici. In particolare si tratta di un aumento dei crediti d’imposta:

  • al 40 %, 20 % e 10 %, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 %, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
  •  al 45%, 25%e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 %, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

Il comma 10 stabilisce che per l’accesso ai contributi le imprese sono tenute a presentare al MIMIT apposite comunicazioni ex ante ed ex post relative al completamento degli investimenti.  In particolare al comma 11 si prevede che il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del MIMIT che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

  1. ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
  2. ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Alle piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro (comma 12).

Il comma 13 stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso MIMIT pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il MIMIT svilupperà infine una piattaforma informatica finalizzata a consentire la gestione delle certificazioni presentate dai beneficiari, nonché ad effettuare l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa.